L’oggetto della presente sezione comprende le microonde (MW: microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), i campi elettrici e magnetici statici.
I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo termico.
E’ da tener presente che nella maggior parte dei casi il rispetto dei livelli di azione prescritti per i lavoratori dall’attuale normativa non garantisce la prevenzione degli effetti indiretti, che vanno presi in esame in maniera specifica, facendo riferimento in primo luogo al rispetto dei valori limite espositivi prescritti per la popolazione generale e per i luoghi aperti al pubblico.

Effetti indiretti
Gli effetti indiretti sono i seguenti:

- Interferenze con attrezzature o dispositivi medici impiantati attivi, ad esempio stimolatori cardiaci o defibrillatori
- Interferenze con dispositivi medici portati sul corpo, ad esempio pompe insuliniche
- Interferenze con dispositivi impiantati passivi, ad esempio protesi articolari, chiodi, fili o piastre di metallo
- Interferenze con attrezzature e altri dispositivi medici elettronici
- Effetti su schegge metalliche, tatuaggi, body piercing e body art
- Rischio di proiettili a causa di oggetti ferromagnetici non fissi in un campo magnetico statico
- Innesco involontario di detonatori
- Innesco di incendi o esplosioni a causa di materiali infiammabili o esplosivi;
- Scosse elettriche o ustioni dovute a correnti di contatto quando una persona tocca con un oggetto conduttore in un campo elettromagnetico e uno dei due non è collegato a terra.
I lavoratori esposti a particolari rischi sono in genere tutelati adeguatamente mediante il rispetto dei livelli di riferimento specificati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio. Per un’esigua minoranza, tuttavia, anche questi livelli di riferimento non possono garantire una protezione adeguata. Queste persone riceveranno consigli adeguati dal proprio medico curante e ciò̀ dovrebbe permettere al datore di lavoro di stabilire se la persona è esposta a un rischio sul luogo di lavoro o meno.
Da notare che la maggior parte degli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 compaiono immediatamente (es. aritmie, contrazioni muscolari, ustioni, malfunzionamento pacemaker e dispositivi elettronici impiantati etc.), ma alcuni, come la cataratta o la sterilità maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo, possono manifestarsi a distanza di tempo.
PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI [0HZ – 300 GHZ]
Qualora sia necessario ricorrere a misure organizzative per gestire i rischi derivanti da campi elettromagnetici, queste dovrebbero essere documentate nella valutazione dei rischi affinché tutti sappiano come occorre procedere, e siano formati sulle procedure specifiche da adottarsi nell’impiego delle sorgenti CEM e nell’accesso alle aree ove sono impiegati tali apparati.
Copie delle procedure scritte devono essere consultabili nelle aree cui si riferiscono, e devono essere distribuite a tutte le persone potenzialmente interessate, ed illustrate nel corso dell’attività di formazione.
Le più comuni misure di tutela di tipo organizzativo e/o procedurale, se messe in atto, consentono di:
- Prevenire l’esposizione di individui con controindicazioni assolute o relative ai livelli esposizione associati agli apparati
- Ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici irradiati da tali apparati
- Ridurre il rischio di effetti indiretti
Delimitazione delle aree
Le aree di lavoro ove i valori di esposizione possono risultare superiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, coincidenti con i livelli di riferimento ICNIRP del 1998, dovranno essere delimitate con cartelli di segnalazione di presenza di campi elettromagnetici, conformi alle normative vigenti in materia di segnaletica di sicurezza.
L’accesso a tali aree sarà consentito solo a personale autorizzato, previa valutazione dell’assenza di controindicazioni fisiche all’esposizione. E’ in genere necessario apporre specifica segnaletica di divieto per prevenire gli effetti indiretti e l’esposizione di soggetti con controindicazioni. L’accesso al personale non autorizzato dovrà essere interdetto possibilmente mediante barriere fisiche.

