Ghiro SRL

In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici, normato dal Titolo IX del d.lgs. 81/2008, si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:

Si possono distinguere:

Agenti chimici pericolosi

Gli agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte) sull’organismo che ne subisce l’azione, in funzione delle specifiche proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, delle modalità di utilizzo degli stessi e della dose assorbita.

Ai fini della valutazione del rischio la rappresentazione delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche degli agenti chimici avviene mediante specifiche categorie o classi di pericolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nella fattispecie attualmente si fa riferimento al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per le sostanze, a eccezione delle deroghe.

La classificazione della pericolosità per la salute deriva da criteri tossicologici.

Misure di prevenzione e protezione

Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale da quelle di carattere specifico.

Le misure di carattere generale sono:

Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (Valutazione del rischio) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.

Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:

I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.

La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.