In ambito lavorativo l’insorgenza del rischio da agenti chimici, normato dal Titolo IX del d.lgs. 81/2008, si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:
- Pericolo derivante dall’agente chimico
- Le condizioni che possono portare il lavoratore nell’area di azione dell’agente chimico
Si possono distinguere:
- Rischi per la sicurezza, legati ai pericoli fisici degli agenti chimici (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP)
- Rischi per la salute, legati ai pericoli per la salute umana (Regolamento CE n. 1272/2008 – CLP)
- Rischi per l’ambiente, legati agli effetti esercitati da una sostanza o miscela una volta immessa nell’ambiente.


Agenti chimici pericolosi
Gli agenti chimici pericolosi possono indurre effetti dannosi, più o meno gravi (intossicazione, malattia professionale, morte) sull’organismo che ne subisce l’azione, in funzione delle specifiche proprietà chimico-fisiche e tossicologiche, delle modalità di utilizzo degli stessi e della dose assorbita.
Ai fini della valutazione del rischio la rappresentazione delle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche degli agenti chimici avviene mediante specifiche categorie o classi di pericolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nella fattispecie attualmente si fa riferimento al regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. per le sostanze, a eccezione delle deroghe.
La classificazione della pericolosità per la salute deriva da criteri tossicologici.
Misure di prevenzione e protezione
Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale da quelle di carattere specifico.
Le misure di carattere generale sono:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
- misure igieniche adeguate
- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (Valutazione del rischio) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
- misure di protezione individuale, compresi i DPI;
- misurazione periodica degli agenti pericolosi;
- sorveglianza sanitaria.
I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.