{"id":7823,"date":"2026-05-01T10:33:48","date_gmt":"2026-05-01T10:33:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/?p=7823"},"modified":"2026-05-01T10:35:37","modified_gmt":"2026-05-01T10:35:37","slug":"sentenza-cassazione-n-50095","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/2026\/05\/01\/sentenza-cassazione-n-50095\/","title":{"rendered":"Sentenza cassazione n. 50095"},"content":{"rendered":"\n<div style=\"height:40px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Gentili Clienti,<\/p>\n\n\n\n<p>siamo a sintetizzare le motivazioni con cui la Cassazione Penale ha confermato la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo a seguito della morte di un lavoratore di azienda terza che a seguito di contratto di appalto operava all\u2019interno degli ambienti lavorativi del Committente utilizzando le attrezzature del datore di lavoro (carroponte).<\/p>\n\n\n\n<p>Il lavoratore (ditta appaltatrice) rimaneva schiacciato durante la movimentazione di un traliccio effettuata tramite utilizzo del carroponte dell\u2019azienda Committente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il Datore di Lavoro Committente (voi) \u00e8 stato imputato per la mancata vigilanza riguardo al corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori anche se nello specifico caso il carroponte veniva utilizzato dal personale dell\u2019appaltatore senza essere stato autorizzate e formato.<\/p>\n\n\n\n<p>Le indagini hanno evidenziato che, nonostante non fosse stato formalizzato con documentazione cartacea, l\u2019utilizzo del carroponte veniva di fatto consentito ai lavoratori della ditta appaltatrice.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azienda Committente aveva correttamente valutato i rischi derivanti dall\u2019utilizzo del carroponte nel proprio DVR indicando che l\u2019utilizzo dovesse essere vietato a lavoratori inesperti e lavoratori estranei all\u2019azienda.<\/p>\n\n\n\n<p>Il caso rappresenta una tipica situazione di \u201crischio interferenziale\u201d ovvero un rischio derivante dalla contemporanea presenza ed operativit\u00e0 di due aziende nello stesso contesto aziendale, situazione che pu\u00f2 essere fonte di ulteriori rischi per l\u2019incolumit\u00e0 dei lavoratori e che fa scattare l\u2019operativit\u00e0 degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall\u2019Art. 26 del D.Lgs 81\/08 (redazione di DUVRI o Verbale di Cooperazione e Coordinamento). <\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in esame il Datore di Lavoro Committente aveva redatto come richiesto dalla normativa un DUVRI sul quale era riportato il divieto di utilizzo, da parte dei lavoratori delle ditte Appaltatrici, delle macchine ed attrezzature dell\u2019azienda Committente; tale divieto non veniva rispettato, infatti dalle indagini condotte risulta che:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Il direttore tecnico committente ha dichiarato che gli era stato riferite che il personale dell\u2019appaltatore utilizzava le attrezzature del committente.<\/li>\n\n\n\n<li>Il capo officina era a conoscenza delle stesse segnalazioni; addirittura, lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto pi\u00f9 volte in aiuto del lavoratore dell\u2019appaltatore in quanto impacciato durante le manovre di rotazione.<\/li>\n\n\n\n<li>Un operaio durante l\u2019indagine rilasciava le medesime dichiarazioni.<\/li>\n\n\n\n<li>Il Datore di Lavoro Committente (condannato) riferiva di aver ricevuto una segnalazione relativa all\u2019utilizzo di attrezzature di lavoro da parte del personale dell\u2019appaltatore.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Durante le indagini veniva inoltre rilevata la mancata presenza di una corretta cartellonistica di sicurezza nella zona dove si \u00e8 verificato l\u2019infortunio.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, \u00e8 emersa l\u2019esistenza di una prassi irregolare all\u2019interno dell\u2019azienda Committente<br>in cui, a parte alcuni richiami verbali, era di fatto consentito al personale esterno l\u2019utilizzo del<br>carroponte (attrezzatura di comprovata pericolosit\u00e0).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Datore di Lavoro era stato informato di detta irregolarit\u00e0; secondo la Cassazione non risulta rilevante n\u00e9 il numero di segnalazioni ricevute n\u00e9 l\u2019affidarsi a meri richiami verbali per far si che fossero state rispettate le prescrizioni previste dal DUVRI.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:36px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-center\"><strong>ANALISI CRITICA DEL FATTO E MISURE DA APPLICARE PER LA PIENA TUTELA DEI<br>LAVORI AFFIDATI IN APPALTO<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Da quanto emerso dalla sentenza della Cassazione si rileva che il Datore di Lavoro Committente risulta responsabile anche della salute e sicurezza dei lavoratori non facenti parte della propria organizzazione aziendale ma che operano all\u2019interno dei propri ambienti lavorativi. La sentenza sottolinea l\u2019importanza per le aziende di applicare correttamente quanto previsto dall\u2019Art 26 del D.Lgs 81\/08 durante le lavorazioni cedute in appalto.<\/p>\n\n\n\n<p>Onde evitare situazioni simili a quella prese in esame Ghiro Srl informa i Datori di Lavoro che \u00e8 essenziale (a tutela delle proprie responsabilit\u00e0) procedere come sottoindicato:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Verificare la conformit\u00e0 documentazione sicurezza<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Avere redatto il DVR con individuazione dei pericoli e quantificazione dei rischi.<\/li>\n\n\n\n<li>Avere definito le misure di prevenzione e protezione che vengono applicate per eliminare o ridurre al minimo i rischi valutati.<\/li>\n\n\n\n<li>Avere individuato, formato e nominato almeno un preposto alla sicurezza.<\/li>\n\n\n\n<li>Avere redatto procedure o istruzioni operative relative alle attivit\u00e0 con maggiori rischi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Gestire i rischi interferenti applicando quanto previsto dall\u2019Art 26 del D.Lgs 81\/08<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Procedere alla verifica dell\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale di tutte le aziende appaltatrice prima di stipulare il contratto di appalto. In caso il contratto fosse gi\u00e0 stato sottoscritto e la verifica dell\u2019idoneit\u00e0 tecnico professionale negativa (successiva alla stipula), lo stesso (<em>il contratto<\/em>) pu\u00f2 ritenersi nullo (meglio inserire questa clausola nelle condizioni generali di contratto).<\/li>\n\n\n\n<li>Procedere alla redazione del documento di gestione dei rischi interferenti DUVRI O VCC a seconda dell\u2019attivit\u00e0 appaltata ed alla durata della stessa.<\/li>\n\n\n\n<li>Diffondere i contenuti di tali documenti al preposto aziendale in modo da condividere con lui le responsabilit\u00e0 relative all\u2019applicazione delle misure riportate sui documenti di gestione dei rischi interferenti e gli obblighi di vigilanza e sovraintendenza.<\/li>\n\n\n\n<li>Formalizzare l\u2019eventuale concessione in uso all\u2019Appaltatore di attrezzature aziendali.<\/li>\n\n\n\n<li>Assicurarsi che l\u2019attrezzatura concessa in uso sia conforme alla normativa (dichiarazione CE, buono stato di manutenzione, verifiche periodiche ove soggette, etc.) dandone evidenza all\u2019appaltatore.<\/li>\n\n\n\n<li>Richiedere evidenza del possesso da parte del lavoratore esterno di specifica abilitazione ed addestramento relativo alle attrezzature concesse in uso acquisendo autodichiarazioni o attestati abilitanti.<\/li>\n\n\n\n<li>Integrare l\u2019addestramento del lavoratore esterno in relazione alla specifica attrezzatura concessa in uso prima di consentirne l\u2019utilizzo.<\/li>\n\n\n\n<li>Consegnare al lavoratore esterno eventuali procedure di lavoro o istruzioni operative relativa all\u2019utilizzo dell\u2019attrezzatura concessa in uso e richiederne l\u2019osservanza.<\/li>\n\n\n\n<li>Vigilare durante il lavoro e verificare (tramite i preposti di Committente ed Appaltatore) le capacit\u00e0 lavorative dell\u2019operatore, l\u2019utilizzo corretto dell\u2019attrezzatura, il rispetto delle procedure\/istruzioni operative e l\u2019applicazione delle misure riportate nel DUVRI.<\/li>\n\n\n\n<li>Richiedere al Preposto aziendale (del Committente) di sospendere l\u2019attivit\u00e0 lavorativa in difetto di una delle verifiche di cui sopra e di segnalarlo immediatamente al Datore di Lavoro applicando l\u2019Art. 19 del D.Lgs 81\/08 (obblighi del Preposto).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Si ricorda l\u2019obbligo dell\u2019azienda Appaltatrice di comunicare al Committente chi, tra i lavoratori impegnati nell\u2019appalto, svolga la funzione di Preposto. Questa figura dovr\u00e0 coordinarsi con il Preposto del Committente nell\u2019applicare e verificare quanto sopra definito.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di accesso di un solo lavoratore la figura del Preposto dell\u2019Appaltatore non risulter\u00e0 presente (il preposto di s\u00e9 stesso non esiste) pertanto tutti gli obblighi di sorveglianza e sovraintendenza saranno in capo all\u2019azienda Committente (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto).<\/p>\n\n\n\n<p>Il Datore di lavoro non potr\u00e0 mai essere ritenuto responsabile unicamente laddove possa dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere e previsto dalla normativa vigente per evitare il danno (infortunio).<\/p>\n\n\n\n<p>Per assistenza scrivere a <a href=\"mailto:sicurezza@ghirosrl.it\">sicurezza@ghirosrl.it<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:21px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><em>Cordiali saluti<br>Ghiro Srl \u2013 Servizi all\u2019Impresa<\/em><\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:36px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gentili Clienti, siamo a sintetizzare le motivazioni con cui la Cassazione Penale ha confermato la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo a seguito della morte di un lavoratore di azienda terza che a seguito di contratto di appalto operava all\u2019interno degli ambienti lavorativi del<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":7824,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,136],"tags":[],"class_list":["post-7823","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-circolari","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7823","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7823"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7823\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7829,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7823\/revisions\/7829"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7824"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7823"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7823"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ghirosrl.it\/wp\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7823"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}