La nota 4753 del 26/07/2022 Ispettorato Nazionale del Lavoro, rischi legati ai danni da calore fornisce indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore.
Per definizione, negli ambienti outdoor è impossibile attuare modifiche dei parametri fisici ambientali che caratterizzano l’esposizione. In ragione della valutazione del rischio “microclima”, debbono essere, pertanto, predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni
Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione), ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.
Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
Qualora invece, durante l’accesso ispettivo, risulti che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, quali, ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra, ecc…
Pertanto il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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