I datori di lavoro sono tenuti all’osservanza della legge e non possono installare videocamere, nemmeno se spente o non funzionanti, senza prima aver ottenuto gli accordi o le autorizzazioni.
La legge impone al datore di lavoro queste uniche vie per poter installare l’impianto, ciò significa che non è abbastanza informare i suoi dipendenti. Per lo stesso motivo, seguendo un consolidato pronunciamento giurisprudenziale, anche mettere delle telecamere finte a scopo dissuasivo si configura come una violazione della privacy. Lo confermano anche ripetute note del Garante della Privacy.
Se le videocamere riprendono direttamente, anche sporadicamente, uno o più dipendenti mentre lavorano è necessario sottoscrivere preventivamente un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) o, in mancanza, con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Consulenza per i sistemi di videosorveglianza
La consulenza e assistenza al trattamento dei dati personali dell’impianto telecamere sottesa all’incarico consisterà in:
- Predisposizione/aggiornamento/adeguamento modulistica GDPR (tra cui l’informativa estesa agli interessati)
- Predisposizione modulistica per nomina autorizzati al trattamento dei dati personali
- Predisposizione lettera d’incarico per Responsabili esterni del trattamento dei dati personali
- Predisposizione Modulo istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi e comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di zona di competenza comprensivo di: Disciplinare aziendale/Relazione tecnica impianto, Bolli
- Verifica impianto videosorveglianza per eventuali adeguamenti (es. segnaletica, orientamento telecamere)