Ghiro SRL

Riportiamo qui di seguito quanto emerso da una prima analisi della legge di Bilancio 2023 estrapolando le notizie principali in materia di lavoro:

Esonero contributivo Lavoratori Dipendenti

Comma 281

Diminuzione scaglioni reddito ed aliquote IRPEF che passano da 5 a 4 – rimodulazione detrazioni in funzione della tipologia di reddito prodotto –diminuzione drastica trattamento integrativo (ex bonus Renzi) che spetta solo per redditi fino a € 15.000 e fino  € 28.000 nel caso in cui le detrazioni indicate siano superiori all’imposta lorda e nei limiti dell’incapienza  – abolizione ulteriore detrazione per redditi tra € 28.000 e € 40.000.

Esonero contibutivo per assunzione lavoratori da aziende in crisi

Art.1 comma 119

Alle  aziende che assumono a tempo indeterminato durante l’anno 2022 lavoratori provenienti da imprese  per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per crisi d’impresa (art. 1-c.152 L. 296/2006), indipendentemente dalla loro età anagrafica,  spetta un esonero contributivo nella misura del 100% nel limite di € 6.000 annui dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro  per un periodo di 36 mesi – 48 mesi per le regioni del sud.

Riduzione aliquota contributiva a carico lavoratori

Art. 1 comma 121

Per il periodo di paga dal 1.01.2022 al 31.12.2022 è riconosciuta una riduzione sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori pari a 0,8 punti percentuali se la retribuzione lorda imponibile previdenziale non eccede l’importo mensile di € 2.692,00 parametrato per tredici mensilità.

Congedo paternità obbligatorio e facoltativo

Comma 134

Viene reso strutturale con durata pari, rispettivamente, a 10 giorni e 1 giorno. Entrambi devono essere utilizzati nei primi 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia. La giornata di permesso facoltativo deve essere utilizzata in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Esonero contributivo lavoratrici madri

Comma 137

In via sperimentale per l’anno 2022 viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi a carico della lavoratrice nella misura del 50% dalla data di rientro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.   

DURC subordinato alla regolarità contributiva

Comma 214

Anche il versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà bilaterali è condizione per il rilascio del DURC.

Proroga del contratto di espansione

Comma 215

Il contratto di espansione, che permette alle aziende di anticipare l’uscita dei propri dipendenti con 5 anni di anticipo rispetto al pensionamento, è prorogato fino al 31.12.2023. Il requisito occupazionale è ora ridotto a 50 lavoratori.

Riforma degli ammortizzatori sociali

Commi da 191 a 220

la decantata “riforma degli ammortizzatori sociali” si è purtroppo risolta con una serie di modifiche, integrazioni, sostituzioni della precedente normativa che è rimasta sostanzialmente invariata.  Restano pertanto attive: LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA, IL F.I.S. (Fondo Integrazione Salariale), I FONDI DI SOLIDARIETA’ INTEGRATIVI, I FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE, LA CISOA.  Le principali novità si riferiscono all’estensione degli ammortizzatori sociali anche ad aziende che occupano 1 solo dipendente, ai lavoratori a domicilio ed agli apprendisti di tutte le tipologie di apprendistato, all’anzianità lavorativa per avere diritto agli ammortizzatori che passa da 90 a 30 giorni di lavoro effettivo, alla misura dell’integrazione con un unico massimale. Rimangono confermati i pesanti oneri a carico delle aziende (contribuzione aggiuntiva 9% – 12% e 15% della retribuzione che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate).

Cassa integrazione Covid-19

Al momento non risultano emessi provvedimenti relativamente agli ammortizzatori sociali con causale, la cui precedente normativa prevedeva anche costi ridotti per le aziende.

La presente circolare è obbligatoriamente riassuntiva dei molteplici provvedimenti: siamo a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Associato De Ambrogio e Ghirardini

Consulenti del Lavoro – Via Crispi 19 – 21100 Varese
Tel: 0332 804711 – Fax 0332 238393 C.F e p.IVA: 01888520127 CDI:M5UXCR1
PEC: l..de_ambrogio@consulentidellavoropec.itd.ghirardini@consulentidellavoropec.it

Solverwp- WordPress Theme and Plugin