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Dopo 24 anni sono entrate in vigore le NUOVE NORMATIVE ANTINCENDIO attraverso l’emanazione di 3 Decreti Ministeriali.
 
DM 03.09.2021 (Valutazione specifica del Rischio Incendio nei luoghi di lavoro, ed esercizio della sicurezza antincendio anche per i luoghi a Basso Rischio di Incendio)

Definisce i criteri per l’individuazione delle misure per evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, oltre alle misure precauzionali di esercizio. E’ previsto che venga redatto uno specifico Documento di Valutazione del Rischio Incendio da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR generale dell’attività) e specifica quali sono le realtà che possono essere classificate a basso rischio di incendio, ovvero:


  • non soggette a controllo da parte dei vigili del fuoco
  • con affollamento complessivo massimo di 100 occupanti
  • con superficie lorda complessiva max 1000 m2
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio
Per tali realtà lavorative la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021 (soprannominato “Minicodice”), mentre per tutte le altre attività i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

DM 02.09.2021 (Gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, sia in normale esercizio che in emergenza, piano di emergenza)

Il decreto oltre a modificare i criteri per l’applicabilità del piano di emergenza modifica anche la formazione degli addetti alla gestione emergenza antincendio.

Relativamente alla formazione i corsi sono attualmente distinti in:
  • attività di livello 1 della durata di 4 ore (già rischio di incendio basso)
  • attività di livello 2 della durata di 8 ore (già rischio di incendio medio)
  • attività di livello 3 della durata di 16 ore (già rischio di incendio elevato)
Diversamente dalla normativa precedente la formazione di livello 1 (rischio basso) prevede obbligatoriamente lo svolgimento di prove pratiche, come per le attività di livello 2 e 3. L’aggiornamento della formazione è passato da triennale a quinquennale e avrà una durata a seconda del livello di rischio, rispettivamente di 2, 5 e 8 ore.

L’obbligo di redigere il piano di emergenza è previsto per le seguenti situazioni:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone,
    indipendentemente dal numero dei lavoratori
  • luoghi di lavoro soggetti a controllo da parte dei vigili del fuoco
La novità sostanziale del decreto è legata alla valutazione del rischio dell’attività, il rischio incendio non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, ma anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.


DM 01.09.2021 (Manutenzione dei presidi antincendio, registro delle manutenzioni e formazione dei manutentori)


Stabilisce i criteri generali per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri Sistemi di Sicurezza Antincendio, fissando le procedure per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività. Il decreto prevede l’obbligo di tenuta di un registro di sorveglianza interno (oltre al registro antincendio che riporta le attività svolte dal manutentore), predisposto dal datore di lavoro e riportante la sorveglianza ed i controlli periodici effettuati dai lavoratori normalmente presenti ed adeguatamente istruiti.
É prorogata al 25 settembre 2023 la qualifica dei tecnici manutentori così come prevista dal decreto dal momento che non sono stati attivati i percorsi di qualifica nei tempi previsti originariamente.

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