Ghiro SRL

Anche con macchinario marchiato CE il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso a un dipendente per la mancata sicurezza della macchina senza che il marchio o l’affidamento sulla competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalle sue responsabilità.

Grava sul datore di lavoro l’obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l’utilizzazione di quei macchinari che, per qualsiasi inidoneità originaria o sopravvenuta, siano pericolosi per l’incolumità del lavoratore che li manovra. Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio a causa della mancanza di tali requisiti.

Un ulteriore principio che emerge dalla sentenza qui esaminata è quello secondo cui, nell’ambito di un’impresa organizzata in forma societaria, destinatario della normativa antinfortunistica è il legale rappresentante (o l’intero Consiglio di Amministrazione) per cui è a suo carico l’obbligo di attuare le norme in materia di prevenzione e vigilare sul rispetto delle stesse.

Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2022, n. 46971 – Infortunio con la pressa: carenza di manutenzione del quadro comandi e mancanza di formazione specifica dei dipendenti.

Sentenza emessa nei confronti del datore di lavoro giudicato colpevole del reato di cui all’art. 590 cod. penale (lesioni personali colpose).

Il giudice ha ritenuto pienamente provata la responsabilità del Datore di Lavoro essendo l’infortunio conseguente ad omissioni rilevanti sotto il profilo della carenza di formazione specifica del lavoratore (l’infortunato era stato destinato ad una mansione diversa dalla propria per la quale non era stato addestrato) nonché della mancanza di manutenzione e di pulizia del quadro comandi della pressa (che risultando illeggibile impediva di verificare la modalità in cui si stava lavorando).

Si segnalano anche le seguenti recenti sentenze consultabili via internet:

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 39489 del 19 ottobre 2022 – Sulla responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio di un lavoratore non formato.
  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 42035 del 8 novembre 2022 – Sulla responsabilità del preposto per non aver vigilato sulle operazioni svolte dal lavoratore infortunato.

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