Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2023 (N. 197/2022) – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Riportiamo qui di seguito quanto emerso da una prima analisi della legge di Bilancio 2023 estrapolando le notizie principali in materia di lavoro:
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA LAVORATORI DIPENDENTI (comma 281): per tutto il 2023 è prevista un esonero dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (esclusi i lavoratori domestici): del 3% se la retribuzione imponibile mensile non eccede € 1.923 e del 2% se la retribuzione imponibile mensile è superiore a € 1.923 ma non eccede € 2.692.
LAVORO AGILE (SMART WORKING) PER I LAVORATORI FRAGILI (comma 306): per il primo trimestre 2023 il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai soggetti in situazione di fragilità (D.M. 4 febbraio 2022) anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricomprese nella medesima categoria o area di inquadramento.
CONGEDI PARENTALI (comma 359) viene previsto un incremento nella misura del congedo parentale (ex maternità/paternità facoltativa), dal 30% all’80%, della retribuzione, in alternativa tra i due genitori, per la durata massima di un mese. Tale mensilità della maternità/paternità facoltativa nella misura dell’80% deve essere usufruita entro il sesto anno di vita del bambino. Tale misura (80%) non si applica nei casi in cui il congedo sia terminato entro il 31 dicembre 2022.
DETASSAZIONE DELLE MANCE (commi 58-62) le mance corrisposte ai lavoratori del settore ricettivo e di somministrazione di cibi e bevande, titolari di reddito non superiore a € 50.000 , sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 5% entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non sono computate ai fini del TFR e concorrono alla formazione del reddito per la determinazione di detrazioni, deduzioni e benefici di qualsiasi titolo.
RIDUZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PREMI DI RISULTATO per l’anno 2023 l’aliquota dell’imposta sostitutiva passa dal 10% al 5% (salvo espressa rinuncia del lavoratore), sempre sulle somme fino a € 3.000, e con riferimento a redditi di lavoro dipendente inferiori a € 80.000.
INCENTIVO PER ASSUNZIONE PERCETTORI REDDITO DI CITTADINANZA (commi 294-296 e 299) i datori di lavoro che assumono nell’anno 2023 a tempo indeterminato o trasformano in contratti a tempo indeterminato i beneficiari del reddito di cittadinanza avranno diritto ad un esonero contributivo nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di € 8.000 su base annua. TALE INCENTIVO E’ SUBORDINATO ALL’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PROROGA INCENTIVI UNDER 36 commi 297-299) per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31.12.2023 si soggetto che non hanno compiuto il 36° anno di età spetterà un esonero nella misura del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo della somma di € 8000 annui riparametrati su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le regioni del Sud Italia). I lavoratori non devono essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altri datori di lavoro per tutta la vita lavorativa. TALE INCENTIVO E’ SUBORDINATO ALL’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA COMMISSIONE EUROPEA
PROROGA INCENTIVI DONNE SVANTAGGIATE (commi 297-299) per le assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31.12.2023 di: donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti europei, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori caratterizzati da disparità di genere e prive di un impiego retribuito da almeno 6 mesi. L’esonero spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo della somma di € 8000 annui riparametrati su base mensile, per un periodo massimo di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. TALE INCENTIVO E’ SUBORDINATO ALL’AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA DELLA COMMISIONE EUROPEA
SI PRECISA CHE PER GLI INCENTIVI UNDER 36 E DONNE SVANTAGGIATE – previste anche per il 2022 in misura inferiore (L. 178/2020) – LE AUTORIZZAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA SONO AD OGGI PERVENUTE FINO AL 30 GIUGNO 2022; SIAMO TUTTORA IN ATTESA DI QUELLE DECORRENTI DAL LUGLIO 2022.
La presente circolare è necessariamente riassuntiva dei molteplici provvedimenti.
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