Il Decreto Lavoro 4 maggio 2023, n. 48 comporta alcune integrazioni anche al Testo Unico della sicurezza sul lavoro. Elenchiamo le principali.
Obblighi del medico competente (art. 25 T.U.)
- Il medico competente in occasione delle visite di idoneità alla mansione richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
In sostanza la visita di idoneità alla mansione non può dirsi corretta se non viene acquisita la cartella sanitaria dalla precedente azienda del lavoratore o dal lavoratore stesso. Il medico ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore e di consegnare all’azienda l’originale che verrà conservata per 10 anni. L’eventuale esposizione a cancerogeni prevede l’invio della cartella all’INAIL, la conservazione della stessa per 40 anni e la redazione di una informativa al lavoratore sulla necessità di sottoporsi ad una sorveglianza sanitaria mirata anche dopo la cessazione dell’esposizione.
- Il medico competente in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso di idonei requisiti per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
La modifica permette al medico competente di scegliere ed indicare per iscritto al datore di lavoro un suo sostituto in caso di impedimento a svolgere temporaneamente il suo compito, pertanto in questi casi non si necessità più di una nuova nomina da parte del datore di lavoro.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Art. 37 T.U.)
La norma è volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
Obblighi del Datore di Lavoro (Art. 71 .U.)
I soggetti privati autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche su impianti ed attrezzature acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Art. 72 T.U.)
Il noleggiatore o il concedente in uso deve acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso che attesti l’avvenuta formazione ed addestramento.
Informazione, formazione e addestramento (Art. 73 T.U.)
Modifica volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.
E’ ora stabilito chiaramente che anche il datore di lavoro provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro. Previste sanzioni in caso di inadempienza.
Componenti dell’impresa familiare lavoratori autonomi (art. 21 T.U.)
La modifica riguarda i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici (settore agricolo), gli artigiani ed i piccoli commercianti: si estendono a questi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali di protezione. (Opere provvisionali – es impalcature etc.- l’insieme delle opere e delle attrezzature utilizzate nelle opere di ingegneria civile, durante la fase di lavorazione. Queste non fanno parte della struttura dei fabbricati, ma sono destinate ad essere rimosse quando l’opera sarà compiuta.).
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