Ghiro SRL

Rifiuti

Gentili Clienti,

Qualche anno addietro si era cercato di informatizzare la tracciabilità dei rifiuti con il sistema SISTRI; dopo il suo abbandono ed il ritorno al sistema “cartaceo” si presenta ora il R.E.N.T.Ri come nuovo sistema informatico

Il R.E.N.T.Ri, acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, è il nuovo sistema digitale che permetterà la tracciabilità dei rifiuti attraverso documentazione digitale al 100%.

Questo strumento sarà realizzato e gestito dal Ministero della Transizione Ecologica ed al suo interno dovrebbe includere la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

Il nuovo decreto definisce, per ora:

    1. i modelli ed i formati previsti del registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e del formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;


    2. le modalità di iscrizione al R.E.N.T.Ri. e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure di coloro che intendano volontariamente aderirvi


    3. il funzionamento del R.E.N.T.Ri., ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

Chi è obbligato e chi no ad iscriversi al R.E.N.T.Ri. ?

Cinque le categorie obbligate ex lege ad iscriversi:

  1. gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

  2. i produttori di rifiuti pericolosi;

  3. gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

  4. i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

  5. i comuni o loro consorzi e le comunità montane, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Sono invece esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l’obbligo (paragrafo seguente), possono iscriversi volontariamente.

Quando entra a regime il nuovo R.E.N.T.Ri ?

Il nuovo regolamento, pur formalmente in vigore dal 15 giugno 2023, prevede un periodo transitorio per l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. e per l’adeguamento alla disciplina introdotta dal regolamento.

In particolare, per quanto concerne l’iscrizione al R.E.N.T.Ri. è effettuata con i seguenti tempi (art. 13):

  • Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ma con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, oltre agli operatori del settore (impianti di smaltimento e trasportatori);

  • Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

  • Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi ovvero le aziende con meno di 11 dipendenti

Quali sono le sanzioni ?

Si prevede, in caso di inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all’originale, l’irrogazione della pena prevista per il falso ideologico commesso dal privato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 76, d.P.R. n. 445/2000). La competenza ad effettuare i controlli sulle dichiarazioni spetta alle sezioni regionali dell’Albo nazionale gestori ambientali.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, al momento dell’iscrizione, sono tenuti ad inserire nella sezione anagrafica del R.E.N.T.Ri. le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall’amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate per le operazioni di recupero in forma semplificata (art. 216 T.U.A.), con le modalità operative indicate all’art. 21 del nuovo regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti.

I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti sono tenuti entro 30 gg. a comunicare ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa. L’inadempimento di tale ultimo obbligo comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi (art. 258, c. 10, T.U.A.).

Quali saranno le reali modalità operative del R.E.N.T.Ri. ?

Le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori o la trasmissione dei dati ed il suo funzionamento e per la compilazione dei modelli (cfr. art. 21), saranno definite invece dalla Direzione generale competente del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con uno o più decreti direttoriali da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, ossia entro il 15 dicembre 2023

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