DG 12-10-2023
Il Titolare Effettivo è la persona fisica che nell’ambito di una Società, la possiede o la controlla o ne è beneficiaria. Solitamente, in prima approssimazione, si ritiene che tale figura sia impersonata dal legale rappresentante dell’azienda, ma la situazione reale puo’ essere ben diversa.
Al fine di evidenziare società “di copertura” che rendono difficile l’individuazione del vero beneficiario delle attività aziendali, è stata introdotta la norma che obbliga ad individuare e comunicare il titolare effettivo al di là dell’apparenza formale.
I Titolari effettivi saranno inseriti in un apposito Registro tenuto dalle Camere di Commercio in una sezione separata ed autonoma. La “Popolazione” del registro avviene a seguito di comunicazione da parte del Legale Rappresentante della Società.
Il Decreto che rende operativo il Registro dei titolari effettivi e la conseguente comunicazione da parte delle Società richiede che la prima comunicazione sia effettuata entro 60 giorni a partire dal 9 ottobre 2023. A regime la comunicazione del titolare effettivo dovrà essere invece effettuata entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro Imprese. Le comunicazioni si effettuano solo per via telematica.
I soggetti che devono effettuare la comunicazione sono:
- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc.), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust
La comunicazione si attua con una istanza che deve essere firmata digitalmente:
- da un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure
- dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private
- dal fiduciario, nel caso dei Trust.
La comunicazione può avvenire anche con il seguente schema:
- sul sito della Camera di Commercio, accedendo alla sezione DIRE
- si genera una istanza che deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante (verificare per tempo che questi sia in possesso della firma digitale, la firma non è delegabile);
- Una volta compilata l’istanza ed allegata la distinta firmata digitalmente è necessario procedere con il pagamento dei diritti di segreteria
- Escludendo la firma digitale dell’istanza, l’intera pratica può essere svolta e trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico (può trattarsi dello stesso obbligato o di un intermediario abilitato).
La Camera di commercio provvede all’accertamento e alla contestazione della violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all’irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile).
I dati e le informazioni oggetto di comunicazione devono essere poi confermati annualmente entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione di variazione o dall’ultima conferma.
Per chi desidera approfondire ulteriormente l’argomento, possiamo fornire un documento della Camera di Commercio di Varese – Tavolo Tecnico 04/10/2023 “Titolare Effettivo”.