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Con sentenza n. 32261 del 25 luglio 2023, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che commette il reato di falsità ideologia previsto dall’art. 483 codice penale il datore di lavoro che attesti falsamente, in concorso con il docente incaricato, la partecipazione dei dipendenti ai corsi di formazione sulla sicurezza del lavoro.

Gli organi di vigilanza e la magistratura possono richiedere all’organismo presente in attestato, copia della documentazione obbligatoria per l’emissione della attestazione del percorso formativo.

Le pene possono inasprirsi in caso di infortuni o decessi sul lavoro. Se a seguito di infortunio o decesso, viene accertato che il datore di lavoro non ha fornito la formazione necessaria, questi rischia l’incriminazione per omicidio colposo o lesioni colpose, e gli eventuali Enti assicurativi e previdenziali possono rivolgersi in giudizio contro il datore di lavoro per il risarcimento dei danni riconosciuti al lavoratore (c.d. rivalsa).

Art. 483. (Falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto e’ destinato a provare la verita’, e’ punito con la reclusione fino a due anni.

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