Abuso del whistleblowing per scopi personali
La normativa sul whistleblowing ha la finalità di salvaguardare il segnalante dalle ritorsioni o dalle sanzioni, ma non quella di costituire un’esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso. Quindi, chi abusa del whistleblowing per scopi essenzialmente personali, gettando discredito sui colleghi o sull’ente, può essere passibile di licenziamento per giusta causa.
Corte di cassazione con la Sentenza n. 17715/2024.
Sì al licenziamento del cassiere immortalato dalla telecamera mentre ruba
La Corte di cassazione, con l’Ordinanza n. 23985 del 6 settembre 2024, ha affermato che è legittimo il licenziamento del lavoratore dipendente, che durante lo svolgimento della sua attività lavorativa presso la cassa del supermercato, aveva rubato dei soldi ed era stato immortalato dalla telecamera del locale. I giudici hanno sottolineato che le riprese, realizzate mediante il sistema di controllo audio – visivo nel rispetto delle regole del codice privacy, sono utilizzabili contro il dipendente, che era stato previamente informato sulle modalità d’uso delle telecamere, installate solo previa intesa con i sindacati nell’ottica di tutelare l’azienda, come previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015, attuativo del Jobs Act
Corte di cassazione Ordinanza n. 23985 del 6 settembre 2024
Recente decisione della Corte di cassazione italiana riguardante l’uso del Telepass come strumento di controllo dei dipendenti da parte dei datori di lavoro.
La Corte ha stabilito che il Telepass non è uno strumento di controllo difensivo in senso stretto e non è neutro rispetto alle informazioni che può fornire sui movimenti dei dipendenti. Pertanto, l’utilizzo dei dati raccolti tramite Telepass da parte del datore di lavoro è soggetto agli obblighi di informazione preventiva al dipendente previsti dall’articolo 4, comma 3, dello Statuto dei Lavoratori.
Il caso specifico riguarda un tecnico trasfertista licenziato per presunte mancanze emerse dai dati del Telepass e dalla geolocalizzazione del computer aziendale. La Corte d’appello aveva accolto l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, ritenendo che i dati del Telepass non potevano essere usati a fini disciplinari poiché il lavoratore non era stato informato preventivamente del loro utilizzo. La Corte di cassazione ha confermato questa decisione, affermando che il Telepass non rientra nei controlli difensivi giustificati da sospetti di illeciti e che richiede una previa informazione al dipendente.
In conclusione, la Corte di cassazione ha ribadito che il Telepass è soggetto all’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei Lavoratori e che le informazioni raccolte possono essere utilizzate solo se il dipendente è stato adeguatamente informato sulle modalità d’uso degli strumenti e dei controlli, rispettando anche quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Fonte: Il Sole 24 Ore – di Angelo Zambelli.