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    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito chiarimenti riguardo l’erogazione mensile del TFR con la nota 616 del 3 aprile 2025.

    L’INL ritiene che il TFR debba mantenere la sua funzione di sostegno economico alla cessazione del rapporto di lavoro e non può essere corrisposto ogni mese senza una specifica base normativa o contrattuale.

    Tale prassi, particolarmente diffusa nel lavoro a tempo determinato e stagionale, si traduce di fatto nell’erogazione mensile del rateo di TFR configurandosi, a parere dell’INL, come una mera integrazione retributiva.

    Ciò comporta rilevanti ricadute su lavoratore e azienda:

    • da un lato, la somma corrisposta deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale
    • dall’altro, il datore di lavoro è tenuto a ripetere l’accantonamento del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.

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