Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR):
previsto dall’art. 17 del D.lgs 81/2008, è il fulcro della gestione della sicurezza in azienda.
Contiene l’analisi dei pericoli, la valutazione dei rischi e l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.
La sua assenza comporta sanzioni che vanno dall’ammenda all’arresto con possibilità di arrivare anche alla sospensione dell’attività.
La valutazione deve essere effettuata immediatamente all’inizio dell’attività come ricognizione dei rischi e provvedendo a redigere il documento completo al massimo entro 90 giorni.
Ogni quanto deve essere aggiornato?
Il DVR è un documento dinamico, che deve essere aggiornato con regolarità o ogni volta che intervengano modifiche strutturali, organizzative o tecniche.
Ad esempio:
- modifiche dell’organizzazione aziendale (acquisto di nuovi strumenti o macchinari, cambiamenti nel ciclo produttivo, ristrutturazioni, traslochi, trasferimento dell’azienda, cambiamenti organizzativi);
- in caso di importanti infortuni o malattie professionali;
- se gli esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazione;
- in caso di nuove nomine all’interno dell’organigramma della sicurezza;
- in caso di aggiornamenti normativi che ne implichino una revisione.
La legge non indica una scadenza specifica, l’importante è che il DVR rispecchi sempre la situazione corrente dell’azienda. Non è necessario aggiornarlo interamente ma integrarlo con i nuovi rischi.
Alcune tipologie di rischio (es. rischi fisici quali rumore, vibrazioni, ecc.) richiedono un aggiornamento periodico (ogni 4 anni) questo comporta una obbligatoria revisione.
Anche la formazione dipende dal DVR: ogni aggiornamento sostanziale del DVR richiede un ripensamento sulla formazione attuata e su quella ancora da fornire.