Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze aziendali per svolgere prestazioni in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno (Dlgs 81/2015 artt. 13 /18).
L’utilizzo è consentito in presenza di almeno uno dei due requisiti sotto riportati:
- Requisiti oggettivi: le attività rientrano in quelle previste dalla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923, o in quelle individuate dai contratti collettivi di lavoro.
- Requisiti soggettivi: il lavoratore deve avere meno di 24 anni (e la prestazione deve terminare al compimento dei 25 anni) oppure ha più di 55 anni di età.
APPLICAZIONE
Può essere stipulato da qualunque azienda purché abbia predisposto la valutazione dei rischi (Sicurezza del lavoro Dlgs 81/2008).
Ad eccezione dei settori del turismo, pubblici esercizi, spettacolo ed agenzie investigative, il contratto di lavoro a chiamata è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto termine il contratto si trasforma in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Deve avere la forma scritta e deve contenere l’indicazione di una serie di elementi quali: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo, ammontare dell’eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche.
Può essere stipulato:
- con obbligo di risposta alla chiamata, con riconoscimento di un’indennità di disponibilità;
- senza obbligo di disponibilità alla chiamata e quindi senza indennità fissa.
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:
- Sostituzione di lavoratori in sciopero
- Se, nei sei mesi precedenti, si è fatto ricorso a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d’orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente
Retribuzione e indennità
Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all’attività realmente svolta.
Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui sia presente l’obbligo di risposta alla chiamata, spetta un’indennità mensile, divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata.
Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro.
I contributi relativi all’indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell’anno l’indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
ATTUAZIONE
Il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione preventiva di lavoro a chiamata al Ministero del Lavoro, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa da€ 400 € 2400 per ogni lavoratore.
Tali comunicazioni dovranno essere effettuate alternativamente:
- tramite compilazione (compilazione solo con strumenti informatici) del modello UNI-Intermittente ed invio dello stesso all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata appositamente creato:
intermittenti@pec.lavoro.gov.it
- per il tramite del servizio reso disponibile sul portale del Ministero del Lavoro
Sarà inoltre possibile utilizzare il canale sms, solo previa iscrizione al portale e per prestazioni da rendersi e da concludersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
Il canale fax viene mantenuto solo in caso di malfunzionamento dei sistemi. In tale caso, oltre alla ricevuta del fax, occorrerà conservare anche la prova di malfunzionamento del sistema.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.