Cassazione n. 1633/2026 – Chi risponde dell’infortunio nel distacco?
Il distacco del lavoratore è una forma di collaborazione tra aziende in cui un datore (distaccante) invia temporaneamente un proprio dipendente a lavorare per un altro soggetto (distaccatario). Per la regolarità dell’operazione devono sussistere: un interesse del distaccante e la temporaneità dell’invio. Il distaccante resta responsabile della retribuzione e della gestione disciplinare.
Nel distacco la gestione della sicurezza sul lavoro è, in massima parte, a carico del distaccatario; infatti, è questa azienda che utilizza concretamente la prestazione lavorativa della persona inviata, ne organizza l’attività ed espone il lavoratore al rischio specifico.
La sentenza evidenzia però che il distaccante deve verificare preliminarmente le condizioni di sicurezza presenti nell’ambiente in cui il proprio personale distaccato andrà ad operare.
Il principio espresso dalla Cassazione è che risponde dell’infortunio chi ha esposto il lavoratore al rischio, ma il distaccante può concorrere se non ha verificato la sicurezza prima dell’invio.
Questo presuppone la necessità di:
- inserire specifiche clausole di sicurezza negli accordi di distacco
- effettuare un preventivo check documentale da parte del distaccante.
Sarà necessario mantenere la tracciabilità della verifica preventiva predisposta dall’azienda distaccante, ricordando che il distaccante deve fornire anticipatamente al distaccato la formazione base e le informazione sui rischi generali.
Schema pratico
| Fase | Responsabile |
| Formazione base | Distaccante |
| Informazione sui rischi generali | Distaccante |
| Sicurezza operativa quotidiana | Distaccatario |
| Rischi specifici del luogo | Distaccatario |
| Verifica preventiva idoneità ambiente | Distaccante |
| Organizzazione prevenzione durante attività | Distaccatario |