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CHI E’ IL DATORE DI LAVORO EFFETTIVO: una questione di sostanza non di forma

Nell’ambito della normativa sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), identificare correttamente il datore di lavoro è un’operazione fondamentale che va ben oltre i soli aspetti formali, fondandosi sul principio di effettività.
Questo impone di guardare alla realtà concreta dei fatti e all’esercizio sostanziale dei poteri, piuttosto che alle qualifiche formali.

La norma definisce il datore di lavoro come il soggetto che, nell’organizzazione in cui il lavoratore opera, detiene la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva ed esercita i poteri decisionali e di spesa (art. 2, D. Lgs. 81/2008).

Il Principio di Effettività
Come chiarito dalla giurisprudenza (es. si veda la sentenza ThyssenKrupp -la definizione di datore di lavoro non è intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, ma si estende a chi ha la responsabilità dell’impresa o dell’unità produttiva ed è titolare dei poteri decisionali e di spesa: chi li possiede è datore di lavoro”), questa figura non coincide necessariamente con il titolare formale del rapporto di lavoro. Ciò che rileva non è la carica, ma la concreta capacità di decidere e di spendere risorse per garantire la sicurezza.
Addirittura, un soggetto estraneo all’organigramma aziendale può essere considerato datore di lavoro “di fatto” se dai suoi comportamenti costanti e specifici si desume l’effettivo esercizio di poteri datoriali, come impartire direttive e organizzare l’attività (Cass. n. 38428/2006).

Il Caso delle Società Complesse e la “Codatorialità”
Nelle società di capitali, la situazione si complica, in quanto il datore di lavoro coincide con l’intero Consiglio di Amministrazione e nell’eventualità in cui non venisse individuato, la posizione di garanzia si ripartirebbe indistintamente tra tutti i componenti del CdA (Cass. n. 38991/2010).
È pertanto estremamente utile che il CdA designi uno o più datori di lavoro, attribuendo loro specifici poteri di decisione e spesa in materia di sicurezza; in tal modo la responsabilità che rimane in capo al CdA è solo quella di vigilanza sull’effettività dell’operato da parte del datore di lavoro (andamento generale della gestione e un obbligo di intervento in caso di inerzia o carenze del delegato Cass. n. 6280/2007).

Il Sistema Multidatoriale
In aziende complesse e articolate in più unità produttive autonome, il modello tradizionale di un unico datore di lavoro può rivelarsi inefficace. Si fa quindi strada il modello multidatoriale, che riconosce una pluralità di datori di lavoro.
Tale impostazione è stata avvalorata anche dalla Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di configurare una pluralità di datori di lavoro, distinguendo tra datore “apicale” (al vertice dell’organizzazione complessiva) e datori di lavoro che potrebbero definirsi “sottordinati” (ossia i responsabili delle unità produttive autonome), a condizione che questi ultimi siano effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa richiesti dalla gestione dell’unità produttiva stessa (Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 32899). In questo sistema coesistono:

  1. Un datore di lavoro “apicale” (il vertice societario).
  2. Uno o più datori di lavoro responsabili di unità produttive autonome, dotati di effettivi poteri decisionali
    e di spesa per la sicurezza nella loro sfera di competenza.

Ciascun datore di lavoro, sia esso apicale o responsabile di un’unità produttiva, è tenuto a tutti gli obblighi
prevenzionistici (Valutazione dei Rischi, nomina dell’RSPP, etc.) di cui all’art 17 e 18 del D. Lgs. 81/08.

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