Con la presente forniamo un inquadramento tecnico in merito alla distinzione tra lavoro agile (smart working) e lavoro da remoto (telelavoro/remote working), con particolare riferimento agli aspetti normativi, contributivi e di compliance.
1. Lavoro agile (smart working)
Il lavoro agile è disciplinato dagli artt. 18–23 della Legge n. 81/2017.
Caratteristiche principali:
- assenza di una postazione fissa;
- esecuzione della prestazione anche all’esterno dei locali aziendali;
- organizzazione per fasi, cicli e obiettivi;
- rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro e dei riposi (D.Lgs. 66/2003).
Adempimenti obbligatori:
- stipula di accordo individuale con il lavoratore;
- comunicazione telematica al Ministero del Lavoro (art. 23 L. 81/2017);
- consegna dell’informativa su salute e sicurezza (art. 22 L. 81/2017);
- gestione del diritto alla disconnessione.
Profili di controllo (art. 4 L. 300/1970):
- utilizzo di strumenti di lavoro (PC, software aziendali) consentito;
- eventuali sistemi di controllo a distanza soggetti a:
o accordo sindacale o autorizzazione INL;
o rispetto normativa privacy (Reg. UE 679/2016 – GDPR).
2. Lavoro da remoto (telelavoro / remote working)
Il lavoro da remoto non è disciplinato da una normativa organica specifica, ma trova
riferimento:
- negli accordi interconfederali sul telelavoro;
- nei CCNL applicati;
- nelle policy aziendali.
Caratteristiche principali:
- prestazione svolta in un luogo fisso predeterminato (es. domicilio);
- orario di lavoro generalmente definito;
- modalità operative analoghe al lavoro in presenza.
Adempimenti e criticità:
- formalizzazione tramite accordo individuale o regolamento aziendale;
- applicazione integrale della disciplina su orario di lavoro;
- maggiore rilevanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), inclusa la verifica della postazione;
- possibile necessità di valutazione dei rischi specifici (VDT, ergonomia).
3. Profili contributivi e assicurativi (INPS / INAIL)
Per entrambe le modalità:
- il rapporto di lavoro mantiene la medesima qualificazione contrattuale;
- non vi sono differenze di imponibile contributivo o fiscale.
Tuttavia:
- permane l’obbligo assicurativo INAIL, con copertura anche per attività svolta all’esterno dei locali aziendali;
- per il lavoro agile, la tutela INAIL si estende anche agli infortuni “in itinere” connessi alla scelta del luogo di lavoro, se coerente con esigenze lavorative (art. 23 L. 81/2017);
- è necessario verificare la corretta classificazione del rischio.
4. Indicazioni ispettive (INL)
In sede di controllo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro verifica in particolare:
- presenza dell’accordo individuale per lavoro agile;
- corretta comunicazione obbligatoria, dal 2026 con cadenza annuale e firma di consegna;
- rispetto della disciplina sui controlli a distanza;
- coerenza tra modalità dichiarata e modalità effettiva di svolgimento della prestazione (rischio riqualificazione).
5. Principali differenze operative
| Lavoro agile | Lavoro da remoto |
| Flessibilità di luogo | Postazione fissa |
| Organizzazione per obiettivi | Organizzazione per orario |
| Accordo individuale obbligatorio | Non sempre obbligatorio |
| Comunicazione al Ministero | Non prevista |
| Maggiore autonomia | Maggiore controllo diretto |
6. Raccomandazioni operative
Si suggerisce di:
- distinguere chiaramente le due modalità nei regolamenti aziendali;
- predisporre accordi individuali coerenti con la reale organizzazione del lavoro;
- verificare policy IT, privacy e sicurezza;
- aggiornare DVR e informative ai lavoratori.
Restiamo a disposizione per supportarVi nella predisposizione della documentazione contrattuale, delle policy aziendali e nella gestione degli adempimenti verso INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.
Cordiali saluti
Studio Associato De Ambrogio e Ghirardini