Ghiro SRL

Gentili Clienti,

siamo a sintetizzare le motivazioni con cui la Cassazione Penale ha confermato la condanna di un Datore di Lavoro per il reato di omicidio colposo a seguito della morte di un lavoratore di azienda terza che a seguito di contratto di appalto operava all’interno degli ambienti lavorativi del Committente utilizzando le attrezzature del datore di lavoro (carroponte).

Il lavoratore (ditta appaltatrice) rimaneva schiacciato durante la movimentazione di un traliccio effettuata tramite utilizzo del carroponte dell’azienda Committente.

Il Datore di Lavoro Committente (voi) è stato imputato per la mancata vigilanza riguardo al corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei lavoratori anche se nello specifico caso il carroponte veniva utilizzato dal personale dell’appaltatore senza essere stato autorizzate e formato.

Le indagini hanno evidenziato che, nonostante non fosse stato formalizzato con documentazione cartacea, l’utilizzo del carroponte veniva di fatto consentito ai lavoratori della ditta appaltatrice.

L’azienda Committente aveva correttamente valutato i rischi derivanti dall’utilizzo del carroponte nel proprio DVR indicando che l’utilizzo dovesse essere vietato a lavoratori inesperti e lavoratori estranei all’azienda.

Il caso rappresenta una tipica situazione di “rischio interferenziale” ovvero un rischio derivante dalla contemporanea presenza ed operatività di due aziende nello stesso contesto aziendale, situazione che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori e che fa scattare l’operatività degli obblighi di cooperazione e coordinamento previsti dall’Art. 26 del D.Lgs 81/08 (redazione di DUVRI o Verbale di Cooperazione e Coordinamento).

Nel caso in esame il Datore di Lavoro Committente aveva redatto come richiesto dalla normativa un DUVRI sul quale era riportato il divieto di utilizzo, da parte dei lavoratori delle ditte Appaltatrici, delle macchine ed attrezzature dell’azienda Committente; tale divieto non veniva rispettato, infatti dalle indagini condotte risulta che:

  1. Il direttore tecnico committente ha dichiarato che gli era stato riferite che il personale dell’appaltatore utilizzava le attrezzature del committente.
  2. Il capo officina era a conoscenza delle stesse segnalazioni; addirittura, lo stesso ha dichiarato di essere intervenuto più volte in aiuto del lavoratore dell’appaltatore in quanto impacciato durante le manovre di rotazione.
  3. Un operaio durante l’indagine rilasciava le medesime dichiarazioni.
  4. Il Datore di Lavoro Committente (condannato) riferiva di aver ricevuto una segnalazione relativa all’utilizzo di attrezzature di lavoro da parte del personale dell’appaltatore.

Durante le indagini veniva inoltre rilevata la mancata presenza di una corretta cartellonistica di sicurezza nella zona dove si è verificato l’infortunio.

In sostanza, è emersa l’esistenza di una prassi irregolare all’interno dell’azienda Committente
in cui, a parte alcuni richiami verbali, era di fatto consentito al personale esterno l’utilizzo del
carroponte (attrezzatura di comprovata pericolosità).

Il Datore di Lavoro era stato informato di detta irregolarità; secondo la Cassazione non risulta rilevante né il numero di segnalazioni ricevute né l’affidarsi a meri richiami verbali per far si che fossero state rispettate le prescrizioni previste dal DUVRI.

ANALISI CRITICA DEL FATTO E MISURE DA APPLICARE PER LA PIENA TUTELA DEI
LAVORI AFFIDATI IN APPALTO

Da quanto emerso dalla sentenza della Cassazione si rileva che il Datore di Lavoro Committente risulta responsabile anche della salute e sicurezza dei lavoratori non facenti parte della propria organizzazione aziendale ma che operano all’interno dei propri ambienti lavorativi. La sentenza sottolinea l’importanza per le aziende di applicare correttamente quanto previsto dall’Art 26 del D.Lgs 81/08 durante le lavorazioni cedute in appalto.

Onde evitare situazioni simili a quella prese in esame Ghiro Srl informa i Datori di Lavoro che è essenziale (a tutela delle proprie responsabilità) procedere come sottoindicato:

Verificare la conformità documentazione sicurezza:

  • Avere redatto il DVR con individuazione dei pericoli e quantificazione dei rischi.
  • Avere definito le misure di prevenzione e protezione che vengono applicate per eliminare o ridurre al minimo i rischi valutati.
  • Avere individuato, formato e nominato almeno un preposto alla sicurezza.
  • Avere redatto procedure o istruzioni operative relative alle attività con maggiori rischi.

Gestire i rischi interferenti applicando quanto previsto dall’Art 26 del D.Lgs 81/08:

  • Procedere alla verifica dell’idoneità tecnico professionale di tutte le aziende appaltatrice prima di stipulare il contratto di appalto. In caso il contratto fosse già stato sottoscritto e la verifica dell’idoneità tecnico professionale negativa (successiva alla stipula), lo stesso (il contratto) può ritenersi nullo (meglio inserire questa clausola nelle condizioni generali di contratto).
  • Procedere alla redazione del documento di gestione dei rischi interferenti DUVRI O VCC a seconda dell’attività appaltata ed alla durata della stessa.
  • Diffondere i contenuti di tali documenti al preposto aziendale in modo da condividere con lui le responsabilità relative all’applicazione delle misure riportate sui documenti di gestione dei rischi interferenti e gli obblighi di vigilanza e sovraintendenza.
  • Formalizzare l’eventuale concessione in uso all’Appaltatore di attrezzature aziendali.
  • Assicurarsi che l’attrezzatura concessa in uso sia conforme alla normativa (dichiarazione CE, buono stato di manutenzione, verifiche periodiche ove soggette, etc.) dandone evidenza all’appaltatore.
  • Richiedere evidenza del possesso da parte del lavoratore esterno di specifica abilitazione ed addestramento relativo alle attrezzature concesse in uso acquisendo autodichiarazioni o attestati abilitanti.
  • Integrare l’addestramento del lavoratore esterno in relazione alla specifica attrezzatura concessa in uso prima di consentirne l’utilizzo.
  • Consegnare al lavoratore esterno eventuali procedure di lavoro o istruzioni operative relativa all’utilizzo dell’attrezzatura concessa in uso e richiederne l’osservanza.
  • Vigilare durante il lavoro e verificare (tramite i preposti di Committente ed Appaltatore) le capacità lavorative dell’operatore, l’utilizzo corretto dell’attrezzatura, il rispetto delle procedure/istruzioni operative e l’applicazione delle misure riportate nel DUVRI.
  • Richiedere al Preposto aziendale (del Committente) di sospendere l’attività lavorativa in difetto di una delle verifiche di cui sopra e di segnalarlo immediatamente al Datore di Lavoro applicando l’Art. 19 del D.Lgs 81/08 (obblighi del Preposto).

Si ricorda l’obbligo dell’azienda Appaltatrice di comunicare al Committente chi, tra i lavoratori impegnati nell’appalto, svolga la funzione di Preposto. Questa figura dovrà coordinarsi con il Preposto del Committente nell’applicare e verificare quanto sopra definito.

In caso di accesso di un solo lavoratore la figura del Preposto dell’Appaltatore non risulterà presente (il preposto di sé stesso non esiste) pertanto tutti gli obblighi di sorveglianza e sovraintendenza saranno in capo all’azienda Committente (Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto).

Il Datore di lavoro non potrà mai essere ritenuto responsabile unicamente laddove possa dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere e previsto dalla normativa vigente per evitare il danno (infortunio).

Per assistenza scrivere a sicurezza@ghirosrl.it.

Cordiali saluti
Ghiro Srl – Servizi all’Impresa

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