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Cosa cambia per la formazione sicurezza Nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025

Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025, che ridefinisce in modo organico la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È previsto un periodo transitorio di un anno, fino al 24 maggio 2026, durante il quale è ancora possibile avviare corsi secondo le precedenti regole, ma senza deroghe sui tempi di effettuazione della formazione obbligatoria.

Formazione dei lavoratori: non più rinviabile

Non è più ammessa la possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione: la formazione deve avvenire in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, del cambio mansione, del trasferimento o dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie o sostanze pericolose.

Corsi per aziende diverse

I corsi possono essere organizzati anche per lavoratori appartenenti ad aziende diverse, purché vi sia una reale omogeneità tra i partecipanti.
Non basta appartenere alla stessa classe di rischio: occorre che le mansioni, le attività svolte e i rischi effettivi siano comparabili.

Formazione del datore di lavoro

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve seguire il nuovo percorso previsto dall’Accordo, composto da un modulo comune e, per alcuni settori, da moduli tecnico-integrativi.
I corsi già svolti alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo possono essere riconosciuti se conformi ai nuovi contenuti.

Attestati di formazione

Gli attestati devono contenere almeno: dati del soggetto formatore, dati anagrafici del partecipante, tipologia e durata del corso, riferimenti normativi, modalità di erogazione, firma del soggetto formatore, data e luogo.
Il codice Ateco non rientra tra gli elementi minimi obbligatori, ma può essere inserito come informazione aggiuntiva.
Utile ricordare che gli attestati appartengono a che frequenta il corso e non all’azienda la quale ne archivierà una copia a riprova dell’avvenuto adempimento.

Corsi pratici e videoconferenza

Per i corsi ad alto contenuto pratico, come quelli relativi ad ambienti confinati o all’uso di determinate attrezzature di lavoro, la videoconferenza sincrona non è ammessa, nemmeno per la parte teorica. La finalità è garantire maggiore efficacia formativa e sicurezza dei partecipanti.

Ambienti confinati

Per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il nuovo corso previsto dall’Accordo deve essere completato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo. I corsi già svolti possono essere riconosciuti solo se i contenuti risultano conformi alle nuove prescrizioni.

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