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Cassazione n. 1633/2026 – Distacco del lavoratore: responsabilità in caso di infortunio e obblighi del distaccante

Il distacco del lavoratore è una forma di collaborazione tra aziende in cui un datore (distaccante) invia temporaneamente un proprio dipendente a lavorare per un altro soggetto (distaccatario). Per la regolarità dell’operazione devono sussistere: un interesse del distaccante e la temporaneità della collaborazione. Il distaccante resta responsabile della retribuzione e della gestione disciplinare.

Nel distacco la gestione della sicurezza sul lavoro è, in massima parte, a carico del distaccatario; infatti, è questa azienda che utilizza concretamente la prestazione lavorativa della persona inviata ne organizza l’attività ed espone il lavoratore al rischio specifico.

La sentenza evidenzia però che il distaccante deve verificare preliminarmente le condizioni di sicurezza presenti nell’ambiente in cui il proprio personale distaccato andrà ad operare.

Il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza è che risponde dell’infortunio chi ha esposto il lavoratore al rischio, ma il distaccante può concorrere se non ha verificato la sicurezza prima dell’invio.

Questo presuppone la necessità di:

  • inserire specifiche clausole di sicurezza negli accordi di distacco
  • effettuare un preventivo check documentale da parte del distaccante

Sarà necessario mantenere la tracciabilità della verifica preventiva predisposta dall’azienda distaccante, ricordando che il distaccante deve fornire anticipatamente al distaccato la formazione base e le informazioni sui rischi generali.

Ripartizione degli obblighi

AttivitàResponsabile
Formazione baseDistaccante
Informazione sui rischi generaliDistaccante
Sicurezza operativa quotidianaDistaccatario
Rischi specifici del luogoDistaccatario
Verifica preventiva idoneità ambienteDistaccante
Organizzazione prevenzione durante attivitàDistaccatario

Clausola contrattuale consigliata

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, si suggerisce di allegare al contratto di distacco uno specifico accordo che disciplini gli obblighi prevenzionistici delle parti.

L’allegato dovrebbe prevedere:

  • Premesse: il richiamo all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 e all’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Obblighi del Distaccante: la dichiarazione del distaccante di aver provveduto alla formazione del lavoratore, alla verifica dell’idoneità sanitaria e alla preventiva valutazione dell’idoneità del contesto lavorativo;
  • Obblighi e dichiarazioni del Distaccatario: l’assunzione, da parte del distaccatario, degli obblighi inerenti all’organizzazione della sicurezza, all’informazione sui rischi specifici, alla formazione integrativa, alla consegna dei DPI e alla vigilanza operativa;
  • Cooperazione tra le parti: l’impegno reciproco alla cooperazione e allo scambio di informazioni in caso di modifiche delle condizioni di lavoro, introduzione di nuovi rischi o verificarsi di infortuni e quasi infortuni;
  • Infortunio del lavoratore: in caso di infortunio il Distaccatario provvede agli obblighi immediati di sicurezza e segnalazione, informa tempestivamente il Distaccante e consente l’accesso alla documentazione rilevante
  • Durata: gli obblighi di cui al presente allegato permangono per tutta la durata del distacco.
  • Clausola di salvaguardia: una clausola finale che confermi la responsabilità del distaccatario per i rischi derivanti dall’organizzazione della prestazione, fermo restando l’obbligo del distaccante di effettuare una preventiva verifica delle condizioni di sicurezza prima dell’inizio del distacco.

Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1633/2026 rafforza l’orientamento secondo cui la tutela della salute e sicurezza del lavoratore distaccato richiede una collaborazione effettiva tra le parti coinvolte.

Per il distaccante diventa essenziale poter dimostrare di aver svolto una concreta attività di verifica preventiva dell’ambiente di lavoro presso il distaccatario, documentando le valutazioni effettuate. Una corretta regolamentazione contrattuale e un’adeguata tracciabilità degli adempimenti rappresentano oggi strumenti fondamentali sia per garantire una gestione conforme del distacco sia per ridurre il rischio di responsabilità in caso di infortunio.

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