L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente fornito chiarimenti riguardo l’erogazione mensile del TFR con la nota 616 del 3 aprile 2025.
L’INL ritiene che il TFR debba mantenere la sua funzione di sostegno economico alla cessazione del rapporto di lavoro e non può essere corrisposto ogni mese senza una specifica base normativa o contrattuale.
Tale prassi, particolarmente diffusa nel lavoro a tempo determinato e stagionale, si traduce di fatto nell’erogazione mensile del rateo di TFR configurandosi, a parere dell’INL, come una mera integrazione retributiva.
Ciò comporta rilevanti ricadute su lavoratore e azienda:
- da un lato, la somma corrisposta deve essere assoggettata a contribuzione previdenziale
- dall’altro, il datore di lavoro è tenuto a ripetere l’accantonamento del TFR alla cessazione del rapporto di lavoro.
