Ghiro SRL

Per le unità locali oltre i 100 dipendenti occorre nominare il MOBILITY MANAGER

(Articolo 229 comma 4 del DL 19 maggio 2020 n. 34)

Per favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni con singole unità locali (e, quindi, con riferimento non all’impresa) con più di 100 dipendenti ubicate in un/una:

  • capoluogo di Regione;
  • Città metropolitana;
  • capoluogo di Provincia; ovvero
  • Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

devono adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL)  del proprio personale dipendente nominando un mobility manager con funzioni di supporto professionale continuativo alle attività di decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile.

In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso, quindi entro il 23 novembre 2021 a meno di proroghe all’ultimo momento.

Anche i Comuni devono nominare un mobility manager d’area che dovrà individuare con il mobility manager aziendale situazioni per implementare/migliorare il PSCL aziendale.

Definizioni (art. 2 del DM 21 maggio 2021)
  Mobility manager aziendaleFigura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.
  Mobility manager d’areaFigura specializzata nel supporto al Comune territorialmente competente, presso il quale è nominato, nella definizione e implementazione di politiche di mobilità sostenibile, nonché nello svolgimento di attività di raccordo tra i mobility manager aziendali.
Piano degli spostamenti casa- lavoroIl PSCL è lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Per la verifica della soglia dei 100 dipendenti, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando e lavoratori somministrati.

MOBILITY MANAGER AZIENDALE

Al mobility manager aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

  • promozione, mediante l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per organizzare e gestire la domanda di mobilità dei dipendenti, per consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  • supporto all’adozione del PSCL e suo adeguamento, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  • verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, monitorando gli spostamenti dei dipendenti e valutandone, con indagini specifiche, il livello di soddisfazione;
  • cura dei rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nel gestire gli spostamenti dei dipendenti;
  • attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità

sostenibile;

  • promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
  • supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

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