Ghiro SRL

Secondo quanto previsto dal D.lgs 188/08 la gestione di Pile e Accumulatori deve avvenire sulla base delle categorie individuate dall’allegato III, Tabella 1, sinteticamente così definibili:

La prima categoria comprende tutte quelle batterie con cui abbiamo comunemente a che fare: dalle “stilo” alle pile a bottone passando per tutte le batterie di cellulari e altre apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer portatili, rasoi elettrici, cancelli automatici, etc.).

Gli Accumulatori della seconda e terza categoria sono molto diffusi perché comprendono sia gli accumulatori che consentono l’avviamento di auto, moto e imbarcazioni, che quelli utilizzati per scopi industriali, ad esempio nei gruppi di continuità.

Soggetti coinvolti:

Tra i diversi soggetti coinvolti nella gestione di Pile e Accumulatori, la normativa prevede:

  • Produttori-importatori: Chiunque immetta sul mercato italiano nuove pile e accumulatori è tenuto a farsi carico della gestione dei rifiuti derivanti da queste tipologie di prodotti, una volta giunti a fine vita.

 

  • Distributori: qualsiasi persona che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce Pile e Accumulatori Portatili ad un utilizzatore finale e che è dotato di idoneo/i contenitore/i per il conferimento da parte dei cittadini dei Rifiuti di Pile e Accumulatori Portatili;

Occorre però verificare che il distributore in questione (es: supermercati, tabaccai, rivenditori…ecc) non acquisti pile e accumulatori da mercato estero. A quel punto altrimenti, sarà considerato un produttore-importatore!

Obblighi

Per quanto riguarda solo i Distributori di Pile ed Accumulatori, la normativa prevede che essi debbano:

  • Esporre in evidenza, all’interno del loro esercizio (punto di raccolta), una cartellonistica adeguata che informi il pubblico circa la possibilità di conferire questi prodotti nel punto vendita ed i pericoli ed i danni derivanti dal loro scorretto smaltimento à alleghiamo informativa da esporre presso il vs. punto vendita, a disposizione dei cittadini
  • Iscriversi al portale del Centro di Coordinamento Nazionale Pile ed Accumulatori (CDCNPA), registrare tutte le sedi (Punti di Vendita – PdV) ove sono raccolte le pile e gli accumulatori portatili ed inviare al CDCNPA le richieste di ritiro: https://cdcnpa.it/
  • Mettere a disposizione del pubblico contenitori (che vi verranno consegnati dai soggetti incaricati al ritiro tramite il CDCNPA) per il conferimento gratuito di questi rifiuti.

 

I produttori-importatori di Pile devono:

  • Organizzare e finanziare operazioni di raccolta, trattamento e riciclo dei rifiuti di Pile e Accumulatori;
  • Comunicare al Registro Nazionale, entro il 31/03 di ogni anno, i quantitativi di pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell’anno precedente;
  • Marcare la pila con il simbolo del bidoncino barrato;
  • Inserire, all’interno delle istruzioni per l’uso degli apparecchi in cui sono incorporati pile e accumulatori, le informazioni sul tipo di PA incorporati, le modalità per la loro rimozione e corretto smaltimento, nonché gli effetti sull’ambiente e sulla salute e le sanzioni previste dalla legge in caso di smaltimento abusivo.

Sanzioni

In base al D. Lgs. 188/08, salvo che il fatto costituisca reato, il Produttore/Importatore che:

  • immette sul mercato pile ed accumulatori privi del simbolo di cui all’articolo 23, commi 1 e 3, o immette sul mercato, dopo il 26 settembre 2009, pile ed accumulatori portatili e per veicoli privi della indicazione relativa alla loro capacità (art. 23, comma 5) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 ad euro 1.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica nel caso in cui la suddetta indicazione o simbolo non siano conformi ai requisiti stabiliti dal medesimo comma;
  • senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio (art. 14, comma 2), immette sul mercato pile o accumulatori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000;
  • entro il termine di cui all’articolo 14, comma 2, non comunica al registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori le informazioni di cui al medesimo articolo, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000. La stessa sanzione è applicata al produttore che non fornisce le informazioni di cui all’articolo 15, comma 3, ovvero le fornisce in modo incompleto o inesatto.

Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 3, comma 3, chiunque, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all’articolo 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 ad euro 2.000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.

Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all’articolo 9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000.

In base al D. Lgs. 188/08, il Distributore che:

  • salvo che il fatto costituisca reato, indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso;
  • non fornisce le informazioni di cui all’articolo 24, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 2.000.

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