Ghiro SRL

Entro il 31 marzo 2023 i datori di lavoro devono comunicare al Ministero del lavoro l’esecuzione di lavori usuranti (ai fini dell’accesso anticipato dei lavoratori al pensionamento). Tra i lavori usuranti figurano-

a) Lavori usuranti Dlgs 67 2011 e DM 19/05/1999

  • lavori in galleria, cava o miniera: mansioni svolte in sotterraneo con prevalenza e continuità;
  • lavori nelle cave: mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • lavori nelle gallerie: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con prevalenza e continuità;
  • lavori in cassoni ad aria compressa;
  • lavori svolti dai palombari;
  • lavori ad alte temperature: mansioni che espongono ad alte temperature, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; quando non sia possibile adottare misure di prevenzione
  • lavorazione del vetro cavo: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • lavori di asportazione dell’amianto: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità;

b) Lavori notturni

Il lavoro notturno è considerato usurante se organizzato in turni (almeno sei ore in cui è compresa la fascia comprendente l’intervallo tra le 0 e le 5) per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64 giorni o se il lavoro è svolto in modo ordinario – intero anno lavorativo ‐ in periodi notturni (per almeno tre ore nell’intervallo tra le 0 e le 5).

c) lavori in linee a catena

Intendendosi le lavorazioni effettuate all’interno di processi produttivi in serie, caratterizzati da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni che svolgono attività:

  • ripetendo lo stesso ciclo lavorativo
  • su parti staccate di un prodotto finale e
  • che prevedono un flusso continuo della produzione ovvero con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro e della tecnologia.

Per tali lavorazioni è altresì obbligatoria la comunicazione in corso d’anno entro 30 giorni dal loro inizio.

A fini dell’effettuazione della comunicazione per conto delle aziende interessate e quale aggiornamento della situazione generale, Vi invitiamo a volerci dare conferma o comunicare l’effettuazione dei lavori usuranti di cui ai punti a) e b).

Per quanto riguarda le lavorazioni di cui al punto c) – lavori in lineee a catena – risultano interessati i lavoratori operanti secondo determinate voci di tariffa INAIL: confermiamo che le aziende coinvolte sono state o saranno contattate direttamente dal ns. studio. 

Si ricorda inoltre che la comunicazione riguarda anche i lavoratori somministrati.

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