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Prevenzione incendi nei condomini: nuove norme

Negli edifici abitativi alti più di 12 metri, é obbligatorio pianificare la gestione dell’emergenza in caso di incendio (Decreto Ministero Interni 25 01 2029).

Le novità principali

Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio:

  • la diffusione dell’allarme,
  • la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo,
  • il raggiungimento di un luogo sicuro,
  • la procedura per l’attivazione dei soccorsi.

Bisognerà inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.

Più in dettaglio, vengono individuate 4 gruppi di misure, molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi obblighi, l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico per edifici che superano i 54 metri.

NB – l’altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento all’altezza antincendi secondo la definizione contenuta nel DM 30 novembre 1983.

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici di civile abitazione

Per gli edifici di civile abitazione soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al dpr 151/2011, i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

  • a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;
  • b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);
  • c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

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